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Malattia o infortunio della badante: come gestirli correttamente

Come con tutti i lavoratori dipendenti, anche con le badanti ci si trova a fare i conti con la malattia e l’infortunio. Come gestirli correttamente per evitare sorprese?

Scopriamolo insieme in questo undicesimo capitolo del Manuale per Famiglie Badante Zero Pensieri.

Cosa dice il contratto collettivo Colf e Badanti

La Malattia della Badante è regolata dall’art. 27 del CCNL Colf e Badanti Domina, mentre l’Infortunio viene gestito all’art. 29. Vediamo quindi nello specifico quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, quanto si paga e come e per quanto va conservato il posto di lavoro della badante malata o infortunata.

Obblighi per la comunicazione della malattia e dell’infortunio

  • Malattia

In caso di malattia il lavoratore

  • dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
  • dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
  • convivente non dovrà inviare il certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.

  • Infortunio o malattia professionale

Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l’orario di lavoro o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa si tratta di infortunio colf e badanti.

Obblighi del lavoratore

Il collaboratore dovrebbe farsi certificare l’infortunio al pronto soccorso il prima possibile. La collaboratrice dovrebbe specificare il momento e il luogo durante il quale è avvenuto l’incidente e le modalità con cui è avvenuto. In tal modo il medico del pronto soccorso può capire se si tratta di infortunio (presso luogo di lavoro o nel tragitto da e per il lavoro) oppure di malattia (incidente avvenuto in altre occasioni) e nel caso aprire una pratica INAIL. Il certificato rilasciato dal pronto soccorso avrà così l’iindicazione “INAIL SI”.

Inoltre il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge (48 ore), l’infortunato perde, infatti il diritto all’indennità temporanea che l’INAIL paga per i giorni antecedenti alla data della denuncia.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore deve fare denuncia di infortunio all’Inail utilizzando il modulo cartaceo “4 bis RA.” e spedirlo mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), allegando il certificato di infortunio. Il modulo si può scaricare al link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html

Si consiglia, se non si ha il certificato di infortunio, di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato.

La sede Inail competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Il datore di lavoro inoltre è obbligato, se l’infortunio non é guaribile entro 3 giorni, ad inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del pronto soccorso. Se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia, Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità. Se la prognosi si prolungasse, con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

Attenzione: dall’infortunio alla vertenza sindacale il passo è breve!

Come hai visto quando la badante si infortuna e dichiara al pronto soccorso le modalità, il luogo e l’orario dell’incidente che lo ha provocato, di fatto attiva l’INAIL in automatico. Se la badante è in nero, la carenza del contratto fa scattare in automatico la vertenza di INAIL e altri organi compententi, con l’avvio del realtivo iter giudiziario e delle annesse spese!

Sempre convinto che il lavoro in nero convenga?

Torniamo alla corretta gestione della malattia e dell’infortunio.

Chi paga la malattia e l’infortunio

  • Malattia

La malattia del lavoratore domestico viene pagata dal datore di lavoro fino a un massimo di 15 giorni a seconda dell’anzianità del rapporto di lavoro.

In caso di malattia infatti al lavoratore che abbia presentato regolare certificato medico spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni di calendario complessivi nell’anno nella seguente misura:

– fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto (PERIODO DI CARENZA);

– dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

  • Infortunio

In caso di infortunio i primi 3 giorni di calendario sono a carico del datore di lavoro, che vanno retribuiti con la paga di fatto, cioè anche comprensiva di vitto e alloggio per i conviventi.

A decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi, il vitto e alloggio per i convivente, pari al 

  • 60% della retribuzione per i primi 90 giorni di calendario 
  • 75% della retribuzione dal 91° giorno in poi.

Inoltre se il lavoratore rimane assente per infortunio per un intero trimestre contributivo l’INPS prevede, tramite preventiva comunicazione, la sospensione dei contributi per l’intero periodo.

Per quanto bisogna conservare il posto di lavoro per la badante in malattia o infortunio?

Premesso che né la malattia, né l’infortunio possono essere conteggiati nei giorni di prova del lavoratore o durante il preavviso, qualora dovessero avere una durata importante, è facoltà del datore di lavoro interrompere la collaborazione.

Ma quanto tempo deve trascorrere per poterlo licenziare?

Sia per la malattia che per l’infortunio valgono le stesse tempistiche per la conservazione del posto di lavoro che dipendono dall’anzianità del rapporto di lavoro:

  • per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  • per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
  • per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

Attenzione però: i periodi di malattia e infortunio validi per la chiusura del rapporto di lavoro si calcolano sempre all’interno dello stesso anno solare, per un periodo quindi di 365 giorni. 

Vi è poi l’eccezione per le malattie oncologiche, per cui la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro per assenza da malattia aumentano del 50%.

Si può assumere una sostituta durante la malattia e l’infortunio della badante?

La risposta è sì, fermo restando che va tenuto conto che il costo della sostituzione andrà a sommarsi a quello della malattia del primo lavoratore.

Come avrai visto da questo capitolo del nostro manuale, così come da quelli precedenti, fare il datore di lavoro della badante è un lavoro. Se pensi di non farcela da solo, vieni a scoprire come puoi gestire la badante in tutta tranquillità con FamKare e il metodo BadanteZeroPensieri?

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